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Torniamo a parlare dell’artico 2086 secondo comma secondo comma e dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 e ci addentriamo nel concetto di adeguatezza per il legislatore
Ricordi dove ci eravamo lasciati? Nell’ultimo articolo abbiamo parlato dell’importanza per il legislatore che ogni imprenditore si doti di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo e contabile al fine di prevenire – occhio, segna questa parola: prevenire – potenziali rischi fallimentari
Ora, probabilmente avrai terminato di leggere l’articolo blog con un grande dubbio residuo: “ma inadeguato per chi?”
Effettivamente la domanda è più che lecita: ogni amministrato di una società si reputa adeguato a svolgere il proprio mandato in scienza e coscienza; quindi, quali sono i parametri da rispettare – o in cui rispecchiarsi – per definirsi più o meno adeguati?
Ok, l’articolo 2086 dici che oramai le azienda non possono più essere gestite “ad capocchiam” improvvisando cioè le risposte alle eventuali situazioni sfidanti che l’impresa può trovarsi ad affrontare, ma da qui a capire cosa intende il legislatore con il concetto di “adeguato” ce ne passa…
Ebbene, se stai cercando una risposta chiara, sintetica ed esaustiva, be’ dovrai cercarla altrove. E non perché noi non vogliamo dirtela ma perché è la dottrina giurisprudenziale stessa a essere in questo caso – eufemisticamente – articolata.
Insomma, il legislatore ha sganciato una fragorosa granata nel tessuto imprenditoriale italiano e ora sta a te capire tuoi obblighi e responsabilità prima non contemplati (nda – sono 2 anni che questa norma è stata introdotta quindi giocarti la carta “non ho fatto in tempo a informarmi” non funziona).
Per prima cosa dotare la tua società – o quella per la quale svolgi ruolo di amministratore – di assetti organizzativi, contabili e amministrativi adeguati a proteggere le sorti della società stessa (e di conseguenza tue) da eventuali fallimenti o crisi.
Il secondo passo che dovrai compiere è quello di creare degli strumenti utili a intercettare, gestire e prevenire determinati indizi di crisi (quindi anche la carta “io non potevo immaginarlo” non è spendibile in sede dibattimentale).
E se non avessi idea da dove partire? Niente panico, esistono società di consulenza che gestiscono tutte le pratiche relative alle incombenze imposte dalla 2086 (e guarda caso noi siamo proprio una di quelle - nda).
Ah! Quasi dimenticavamo: le responsabilità derivanti dalla 2086 si applicano, civilmente e in solido, anche sulle società di capitali e responsabilità più o meno limitata, della serie… altra carta bruciata.