18 Maggio 2022
Art 2086...Sed stufant

Giuriamo di non torturarvi più con gli approfondimenti della 2086… per oggi.


Diciamoci la verità, se siete tornati a leggere questo blog i casi sono due: o avete capito che gli approfondimenti che divulghiamo qui possono darvi degli spunti utili da approfondire per evitare – eventuali - rogne legali future, oppure siete animati da una vago senso di masochismo.


Ora, indipendentemente dalle vostre leve motivazionali, siete qui e oggi vi sorbite un bell’approfondimento sul concetto di adeguati assetti amministrativi e contabili.


Dato che siamo in modalità ripasso, vi ricordiamo che il legislatore non ha ancora puntualmente definito il concetto di “adeguato”, ma questo non ha fermato la mano dei giudici.


Sono infatti sempre più numerose le sentenze in ordine a situazioni fallimentari che fanno riferimento sostanziale e formale all’artico 2086 del Codice civile.


Delle serie: magari non è proprio chiaro quello che io (legislatore) mi aspetto da te, tu comunque attieniti.


E per attenerci cosa possiamo fare? Se la deduzione non ci aiuta, procederemo per processo induttivo, ovvero dal particolare al generale.


Ecco per te un semplicissimo elenco di soli 3 punti di quelli che possono essere considerati assetti amministrativi che dovresti sottoporre ad adeguamento, ovvero (per dirla come il legislatore) “l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano”:
•    Situazioni contabili infrannuali
•    Monitoraggio del rischio di credito
•    Produzione di informazioni valide


Ed ecco invece 4 semplici parametri da allineare secondo le aspettative del legislatore per ciò che riguarda “il sistema di rilevazione (contabile) dei fatti di gestione” – ovvero l’assetto contabile:
•    Sistema di Controllo di Gestione
•    Business planning e budgeting
•    Sistema di tesoreria aziendale
•    Risk management


Tutto chiaro?


Occhio perché domani interroghiamo.

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